Consulenza del lavoro strategie di impresa

OGGETTO: Rapporti di lavoro con agevolazioni contributive

Apprendistato 

L’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante presenta notevoli vantaggi di natura contributiva, retributiva  e normativa.

Agevolazione di natura contributiva 

Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a nove l’aliquota complessiva a loro carico ammonta  per i primi due anni rispettivamente all’3,11% ed al 4.61%, mentre al 11.61% per i periodi contributivi maturati dal terzo anno. L’agevolazione dura 3 anni  con un ulteriore identico bonus per il quarto anno contro l’aliquota ordinaria non agevolata del 29% circa.  Non sono previsti anche contribuiti Inail.

Agevolazione di natura retributiva 

L’apprendista viene retribuito per i primi 18 mesi del rapporto con due livelli d’inquadramento inferiori, per i residui ulteriori 18 mesi un livello d’inquadramento in meno rispetto a quello della sua qualifica, rappresentando così una notevole riduzione del costo retributivo.

Agevolazione di natura normativa 

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione, cosa importante ad esempio, per quelle aziende, dimensionate oltre le 14 unità che si trovano alle prese con il rispetto dell’obbligo. Un analogo discorso può essere fatto ai fini della computabilità nell’organico aziendale ai fini delle dimensioni per l’obbligatorietà della costituzione delle Rappr. Sindacali Aziendali.

Il contratto di apprendistato professionalizzante si potrebbe instaurare con soggetti “under 30” (da intendere  29 anni e 364 giorni come ultimo momento per instaurare il rapporto) e presenta peculiarità che altri contratti non hanno: piano formativo obbligatorio, percentuale di assunzione in rapporto 1/1 con i qualificati fino a nove dipendenti. Le aziende che occupano da 0 fino a tre lavoratori, ne possono assumere fino a tre.

Tirocini

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, pertanto oltre all’indennità stabilita non sono previste le mensilità aggiuntive (13° e 14°), ferie, TFR etc. L’importo minimo da erogare corrisponde ad € 600,00 mensili per un impegno lavorativo settimanale che va dalle 30 a 40 ore per una durata di 6 mesi. I soggetti ospitanti devono provvedere ad assicurare il tirocinante contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL e attivare apposita polizza presso un'assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile. Quest’ultima insieme al progetto e marca da bollo ha un costo complessivo di € 260.00. 

Sono tre i nuovi esoneri contributivi opzionabili dal 1° settembre 2024. Si tratta del Bonus Giovani, del Bonus Donne svantaggiate e del Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), introdotti dal Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95). La loro operatività è subordinata all’emanazione di norme e regole amministrative (e in qualche caso, anche alla preventiva autorizzazione della Commissione europea), ma i datori di lavoro, per trarre il massimo profitto, possono, già dal 1° settembre 2024, programmare nuove assunzioni. Un quadro chiaro e ben definito delle nuove opportunità aiuterà, aziende e professionisti, a orientarsi verso scelte più consapevoli. Analizziamo di seguito i vantaggi dei tre bonus applicabili a decorrere dalle assunzioni (e, nei casi ammessi, dalle trasformazioni a tempo indeterminato) decorrenti dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Prima di addentrarci nell’analisi, è importante però sottolineare che i nuovi incentivi del decreto Coesione per l’occupazione di giovani e donne svantaggiate non sostituiscono i vecchi esoneri strutturali vale a dire l’esonero Giovani under 30 di cui alla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e il Bonus Donne svantaggiate della legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). I datori di lavoro rientranti nella platea dei destinatari potranno pertanto scegliere se avvalersi del vecchio esonero strutturale o del nuovo esonero temporaneo del decreto Coesione.  L’assunzione di nuovo personale è un passaggio cruciale per la crescita dell’azienda. 

Bonus Giovani 

L’esonero contributivo (articolo 22 del Decreto Coesione) è riservato ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico. L’incentivo contributivo agevola: 

  • le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con qualifica non dirigenziale (operai, impiegati e quadri), di età inferiore ai 35 anni e al primo impiego stabile 

  • la trasformazione di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. 

  • L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del limite massimo agevolabile di 500 euro mensili. 

NOTA BENE: Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo mensile sale a 650 euro. L’esonero non si estende a premi e contributi INAIL, che pertanto sono dovuti per intero. Per poter beneficiare dell’esonero, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all’assunzione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus Donne 

Il bonus donne (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) è destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, le seguenti categorie di lavoratrici: 

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della (ZES) unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; 

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un alto tasso di disparità occupazionale di genere; 

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

Per le assunzioni agevolate, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). Il nuovo Bonus Donne è fruibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, per un periodo massimo di 24 mesi. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. 

Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) 2024-2025 

Il Bonus Zona Economica Speciale (ZES) unica (articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con un numero di dipendenti non superiore a 10, calcolati nel mese di assunzione. L’esonero contributivo è applicabile alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. I contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le sedi o unità produttive devono essere ubicate in una delle regioni appartenenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. I lavoratori per i quali è possibile ottenere l’esonero contributivo devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

  • soggetti che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi. 

  • personale con qualifica non dirigenziale, quindi operai, impiegati e quadri. 

L’esonero è applicabile anche nei confronti dei soggetti che, al momento dell’assunzione incentivata, siano stati precedentemente impiegati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente del bonus ZES Unica. Il Bonus ZES Unica prevede un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e un limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. In analogia a quanto previsto per il Bonus Giovani di cui prima, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Comporta la revoca dell’esonero il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all’assunzione.

Bonus e Premi

Premi di Risultato (Welfare Aziendale): Se il bonus è legato a incrementi di produttività, efficienza o qualità, puoi erogarlo con una tassazione agevolata al 5% nel 2024, fino a € 3.000 lordi all'anno per dipendente.

Conversione del Bonus in Welfare: In alternativa al bonus cash, puoi convertire i premi in servizi welfare (sanità, istruzione, previdenza complementare) esentasse per il dipendente.

Per attivare e gestire correttamente i Premi di Risultato e la Conversione del Bonus in Welfare Aziendale, ci sono alcuni passaggi chiave da seguire. Ecco una guida dettagliata su come procedere:

1. Premi di Risultato (Welfare Aziendale)

Requisiti

Accordo Collettivo Aziendale o Territoriale: Il bonus di produttività può essere riconosciuto solo se esiste un accordo collettivo aziendale o territoriale, firmato con i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori. Questo accordo deve specificare i parametri di misurazione degli incrementi di produttività, qualità o redditività, e gli obiettivi da raggiungere.

Obiettivi Misurabili: Gli obiettivi devono essere chiaramente identificabili e misurabili (es. riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti, raggiungimento di determinati fatturati).

Procedura

1. Redigere l'Accordo: Se non esiste già, devi redigere un accordo collettivo aziendale in cui specificare i criteri per l'erogazione del premio. Questo accordo può essere firmato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o direttamente con i lavoratori.

2. Registrazione dell'Accordo: Dopo la firma, l’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro tramite il portale “ClicLavoro”. Questo passaggio è obbligatorio per beneficiare della tassazione agevolata del 10%.

3. Verifica degli Obiettivi: A fine periodo (generalmente alla fine dell’anno), verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo. Se gli obiettivi sono stati raggiunti, puoi erogare il premio con l’aliquota ridotta del 10%.

4. Erogazione del Premio: Una volta verificati i risultati, il premio può essere inserito in busta paga.

2. Conversione del Bonus in Welfare Aziendale

Requisiti:

I lavoratori possono scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio di produttività in beni o servizi di welfare aziendale, esentasse e senza limiti di importo (se previsti dall'accordo aziendale).

Procedura:

1. Prevedere la Conversione nell'Accordo: L’accordo aziendale deve prevedere la possibilità per i dipendenti di optare per la conversione del premio di risultato in welfare aziendale, specificando i servizi disponibili (es. buoni per istruzione, previdenza complementare, assistenza sanitaria, etc.).

2. Comunicazione ai Dipendenti: Una volta depositato l’accordo e ottenuta l'approvazione del piano, devi informare i dipendenti della possibilità di convertire il premio in servizi di welfare. Questa opzione può essere comunicata attraverso circolari, intranet aziendali, o email ufficiali.

3. Raccolta delle Scelte: I dipendenti devono esprimere formalmente la loro scelta di conversione del premio (in tutto o in parte) in welfare aziendale, attraverso un modulo di adesione o un sistema online.

4. Erogazione del Welfare: Il valore del premio verrà erogato sotto forma di servizi o beni di welfare. Essendo esentasse, questo non comporta alcun aumento della base imponibile fiscale o contributiva per il dipendente.

5. Piattaforme di Welfare: Molte aziende si appoggiano a piattaforme di welfare gestite da terzi, che offrono un'ampia gamma di servizi ai dipendenti (buoni spesa, sanità integrativa, formazione, etc.). Valuta di utilizzare una piattaforma per facilitare la gestione e offrire una gamma più ampia di scelte ai dipendenti.

3. Aspetti Operativi e Fiscali

Agevolazioni Fiscali: Il bonus in denaro è tassato al 5% fino a €3.000 per il 2024 a differenza del 10% normalmente applicato, mentre la conversione in welfare è completamente esente da tassazione e contributi.

Monitoraggio: Tieni monitorati i risultati e l’andamento del piano welfare per assicurarti che venga rispettato il limite annuale e gli obiettivi concordati nell’accordo.

4. Vantaggi

Per l'Azienda: Il costo del premio è agevolato o rispetto all’erogazione di un bonus standard grazie alla riduzione degli oneri contributivi.

Per il Dipendente: Il premio convertito in welfare non concorre a formare reddito imponibile, aumentando il vantaggio netto percepito.

Fringe Benefit 

Si può riconoscere fino a € 258,23 (limite annuo) sotto forma di beni o servizi esentasse. Per il 2024 è stato innalzato da 258,23 euro a € 1000 la soglia dei fringe benefit esentasse. Su queste somme, erogate i dip. non pagheranno le tasse e i contributi purché si rimanga al di sotto del tetto previsto per legge. Il nuovo limite massimo di non imponibilità riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti incrementato fino a € 2000 per i dipendenti con figli. Questi importi non sono assoggettati a contribuzione a carico del datore di lavoro. Il benefit che il datore di lavoro può scegliere di concedere ai dipendenti può essere utilizzato anche per pagare le bollette (utenze di luce, gas e acqua), il canone di affitto e le rate del mutuo prima casa.

Buoni Pasto

Buoni Pasto Elettronici: esentasse fino a € 8 al giorno per i buoni pasto elettronici (ridotti a € 4 per quelli cartacei). Offrono un beneficio netto ai dipendenti senza aumentare il carico fiscale. Questi importi non sono assoggettati a contribuzione a carico del datore di lavoro.

Rimborsi Spese

Rimborsi Chilometrici: Se un dipendente utilizza il proprio veicolo per motivi di lavoro, i rimborsi chilometrici sono esenti da tassazione entro i limiti stabiliti dalle tabelle ACI.

Rimborsi Spese Non Documentate: I rimborsi forfettari per Ind. di trasferte sono esenti fino a €46,48 al giorno in Italia e €77,47 all’estero, se non coprono costi specifici come alloggio o pasti.